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“L'Attestazione dei piani redatti in situazione di crisi". Applicazione del documento ISAE 3400

Patrizia Riva
Il Controllo nelle Società e negli Enti ISSN: 1972-828X - 2009-07


Il legislatore ha favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, lasciando spazio
all’autonomia privata nella gestione e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei
contrapposti interessi. Sono stati previsti tre istituti a seconda della situazione aziendale nonché della disponibilità degli
stakeholders: il piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f., gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
ex art. 182-bis l.f. e il nuovo concordato preventivo, ex artt. 160 ss l.f.. Le fattispecie sono accomunate dalla previsione
di una relazione redatta a cura di un revisore esperto. La novellata legge fallimentare riconosce un nuovo ed
importantissimo ruolo alla figura del revisore che è chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento
proposto dall’azienda. Quest’ultimo, nell’espletare il proprio compito, non può che fare riferimento ai principi di
revisione internazionale in materia di verifica dei dati prospettici ed in particolare al documento IASE 3400 che tratta il
tema “The examination of prospective financial information” ossia stabilisce gli standard di riferimento per il processo
di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie. Il lavoro propone una rilettura del principio tesa ad evidenziare le
criticità che si presentano quando il medesimo trovi applicazione in un contesto di crisi aziendale. Più in particolare si
analizza la possibile classificazione delle ipotesi su cui si basa l’informativa prospettica oggetto di attestazione e si
riflette sulla necessità di: a) acquisire elementi probativi la realizzabilità della stessa, b) di conoscere l’azienda e il suo
contesto, c) di ridurre l’orizzonte temporale di riferimento del piano. E’ quindi illustrata la struttura della relazione
prevista dal documento e sono svolte considerazioni sul ruolo di garanzia della stessa, sulla conseguente necessità di
assoluta indipendenza del professionista che la redige, nonché sulle responsabilità a quest’ultimo eventualmente
imputabili per scostamenti tra quanto previsto nel piano e quanto in seguito effettivamente realizzato dall’azienda.